Organizzazione


Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 13 c 1, lett a "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni"
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le info in carico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniaazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
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